Le nuove norme sulle compensazioni stabilite dall’art. 31 DL 78/2010, che entreranno in vigore il 1° gennaio 2011, precludono la compensazione dei crediti erariali in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo di ammontare superiore a 1.500 euro, per i quali è scaduto il termine di pagamento.
La norma pone due condizioni:
1) iscrizione a ruolo;
2) scadenza del termine per il pagamento (60 gg. successivi).
Entrando in vigore a gennaio, si ritiene che le situazioni ostative alla compensazione saranno considerate da quest’ultima data.
In situazioni analoghe del passato, il legislatore aveva ben individuato l’ambito temporale di applicazione, in assenza di direttive esplicite in tal senso, il divieto non dovrebbe trovare applicazione sui ruoli scaduti prima del 1° gennaio 2011.
I periodi a cavallo di anno, invece, dovrebbero rilevare come ostative alla compensazione: nel caso di una cartella notificata nell’ultimo periodo (novembre, dicembre) i 60 gg. successivi utili per effettuare il pagamento risulteranno "pendenti" al 1° gennaio del prossimo anno.
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