Ministero del Lavoro, Interpello n. 37 del 15 ottobre 2010
Il Ministero del Lavoro, nell’Interpello n. 37 del 15 ottobre 2010, ha chiarito che risulta esclusa la fruibilità delle agevolazioni contributive previste dalla L. n. 407/1990 in tema di assunzioni di lavoratori
- disoccupati da almeno ventiquattro mesi, ovvero,
- sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento di CIGS da eguale periodo,
nel caso in cui il datore di lavoro abbia provveduto nei sei mesi precedenti ad effettuare licenziamenti per giusta causa o per mancato superamento del periodo di prova.
il quesito
La Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, con l’Interpello n. 37/2010, ha fornito chiarimenti in tema di fruibilità delle riduzioni contributive previste dall’art. 8, comma 9, della L. n. 407 del 29 dicembre 1990.
Nello specifico il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha richiesto delucidazioni in merito all’accesso a dette agevolazione da parte dei datori di lavoro che abbiano proceduto:
- a licenziamenti per giusta causa;
- a licenziamenti per mancato superamento del periodo di prova.
IL PARERE DEL MINISTERO
Il Ministero, acquisito il parere della Direzione generale per le Politiche Previdenziali e dell’INPS, ricorda innanzitutto che la normativa in oggetto prevede:
- uno sgravio contributivo pari al 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per un periodo di 36 mesi, per la generalità dei datori di lavoro;
- uno sgravio contributivo pari al 100% dei contributi a carico del datore di lavoro per un periodo di 36 mesi, per le imprese operanti nel Mezzogiorno (D.P.R. n. 218/1978) e per le imprese artigiane.
Passando all’analisi dei requisiti richiesti dalla legge per la fruizione delle suddette agevolazioni, il Ministero precisa che le due condizioni necessarie e sufficienti sono:
- l’assunzione di soggetti disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di CIGS per un equivalente periodo;
- il fatto che le assunzioni non avvengano in sostituzione di lavoratori dipendenti dalla stessa azienda e, per qualsiasi motivo, licenziati o sospesi.
Per quanto attiene il periodo temporale all’interno del quale si configura la fattispecie di sostituzione, lo stesso risulta corrispondere ai sei mesi precedenti l’assunzione, come previsto dall’art. 15, comma 6 della L. 264/1949, come modificato dall’art. 6 comma 4, del D.Lgs. 297/2002.
In relazione allo specifico oggetto del quesito, il Ministero del Lavoro, chiarisce che con il Messaggio 20399 del 2005 l’INPS era intervenuto per indicare quali casi di cessazione del rapporto di lavoro non precludano la possibilità di fruire della agevolazioni di cui alla L. 407/1990, ossia le
- dimissioni del lavoratore e
- la scadenza naturale del contratto a termine.
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Alla luce di quanto detto, la risposta al questo proposto non può che essere nel senso di inammissibilità della fruizione delle agevolazioni contributive suindicate, sia perché i casi prospettati non rientrano tra quelli indicati dall’INPS, sia soprattutto perché la norma di riferimento fa esplicito richiamo ai lavoratori per qualsiasi causa licenziati o sospesi. |
Nel caso di specie la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva sottolinea che in ogni caso,
- sia il licenziamento per giusta causa che
- quello per mancato superamento del periodo di prova,
sono strettamente collegati ad una libera valutazione del datore di lavoro nell’esercizio della discrezionalità imprenditoriale e tale ultima motivazione non rientra nello spirito e nelle finalità di cui alla normativa in tema di sgravi contributivi.
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