Mancava l’ultimo tassello per le nuove compensazioni: il codice tributo.
Con risoluzione n. 18 del 21 febbraio 2011, l’agenzia delle Entrate istituisce il codice “RUOL”, denominato “Pagamento mediante compensazione delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori – Art. 31, c. 1, D.L. 31 maggio 2010, n. 78”.
Servirà per compensare, interamente o parzialmente, le somme iscritte a ruolo per imposte erariali (anche Irap e addizionali alle imposte dirette) con crediti relativi alle stesse imposte, mediante il modello elettronico “F24 Accise”.
Nella risoluzione si spiega che:
- il codice tributo deve essere esposto nella sezione “Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione”, in corrispondenza degli “importi a debito versati”;
- nella stessa sezione, nel campo “ente”, va indicata la lettera “R”;
- nel campo “prov.” va indicata la sigla della provincia di competenza dell’agente della riscossione presso il quale il debito risulta in carico, desumibile dalla “Tabella T2 Sigle province”;
- il campo “codice identificativo”, il campo “mese” e il campo “anno di riferimento” non devono essere compilati.
Si ricorda che le compensazioni tra crediti e ruoli devono riferirsi a tributi erariali, non è possibile compensare ad esempio il credito Iva con ruoli relativi a contributi Inps.
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