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ASSOCIAZIONI SPORTIVE: COMPENSI SPORTIVI E COMPENSI AMMINISTRATIVO/GESTIONALE

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Le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, in possesso dei previsti requisiti (vale a dire, statuto registrato contenente le clausole indicate dall’art. 90 della Legge 289/2002;

affiliazione ad una Federazione, ad un Ente di promozione sportiva o ad una Disciplina sportiva riconosciuta dal CONI;

iscrizione nel registro tenuto dal CONI) possono erogare compensi agli sportivi fruendo di determinati vantaggi fiscali e contributivi.

L’UISP ha fornito, all’interno della proprio vademecum 2010, le seguenti linee guida:


Compensi sportivi

Si tratta di compensi riconosciuti ad istruttori sportivi, tecnici, arbitri, responsabili di manifestazioni sportive dilettantistiche, atleti e figure analoghe.

L’agevolazione fiscale è contenuta nell’art.67 del TUIR, ai sensi del quale sono redditi diversi, se non conseguiti nell’esercizio di professioni né derivanti da un rapporto di lavoro dipendente, quelli “erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unione nazionale per l’incremento delle razze equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto”. La Legge 14/2009 ha chiarito che, nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche devono essere ricomprese attività quali “la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica”.

Regime previdenziale complesso

I percettori compensi sportivi non devono versare contributi previdenziali (INPS) in relazione a questo tipo di introiti, come chiarito dall’INPS stesso.

Per quanto riguarda invece l’ENPALS il discorso è decisamente più complesso.

Con il Decreto 15 marzo 2005 sono state adeguate le categorie dei lavoratori assicurati obbligatoriamente presso l’Enpals e tra queste vengono indicati gli “impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi”.

Secondo l’Istituto (Circolare Enpals n. 7 del 30/3/2006) l’obbligatorietà dell’iscrizione sussiste a prescindere dalla natura giuridica - subordinata o autonoma - del rapporto di lavoro di tali collaboratori. Precisato l’onere contributivo anche per i collaboratori autonomi di impianti sportivi, l’ENPALS ha ritenuto (Circolare n.13 del 7.8.2006) che dovessero pagare tali contributi anche gli istruttori che percepiscono compensi sportivi. Sempre secondo l’Istituto previdenziale, i compensi sportivi non presenteano più i caratteri propri dei redditi diversi – di per sé esenti da contributi previdenziali - ma sono attratti nell’ambito dei redditi da lavoro autonomo – assoggettati ad ENPALS - nel caso di importo annuo complessivamente superiore a 4.500 euro. In questo caso viene meno il carattere di marginalità degli introiti che contraddistinguono i cd. redditi diversi. In buona sostanza secondo l’ENPALS l’istruttore sportivo che percepisce più di 4.500 euro l’anno deve versare i contributi previdenziali.


Collaborazioni amministrativo gestionali

La disciplina fiscale dei compensi sportivi si applica anche ai rapporti qualificabili come collaborazioni amministrativo - gestionali, ossia “ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche” per l’espletamento dei compiti tipici di segreteria quali, ad esempio, le iscrizioni, la tenuta della cassa e della contabilità da parte di non professionisti (Agenzia delle Entrate Circolare n. 21 del 2003).

Questa tipologia di rapporti può essere instaurata dalle associazioni e società sportive dilettantistiche e – a seguito della approvazione della Legge 14/2009 – anche dalle Federazioni, Discipline sportive associate ed Enti di promozione sportive riconosciuti dal CONI.

Sotto il profilo previdenziale e assicurativo, l’INPS non ha affermato l’inesistenza dell’obbligo contributivo mentre l’ENPALS non ha vantato pretese su questa tipologia di collaboratori. Sotto il profilo giuslavoristico invece le collaborazioni amministrativo gestionali sono attratte - per quanto concerne gli adempimenti connessi - nell’ambito dei rapporti di lavoro parasubordinato.

Ciò significa che l’instaurazione di questa forma atipica di collaborazione dovrà essere preventivamente comunicata al centro per l’impiego (dal marzo del 2008 esclusivamente per via telematica) ed i dati relativi al rapporto dovranno essere indicati nel Libro Unico del Lavoro.


Agevolazioni fiscali connesse all’erogazione di compensi sportivi e compensi per collaborazioni amministrativo-gestionali

Il regime agevolato di tali compensi prevede che l’associazione sportiva dilettantistica:

- non debba operare alcuna ritenuta nei confronti del collaboratore che dichiari di non aver percepito nel corso dell’anno solare più di 7.500 per compensi sportivi.

Il plafond deve intendersi riferito ai compensi erogati da qualsiasi organizzazione sportiva.

Non concorrono, altresì, a formare il reddito, i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

I rimborsi spese a piè di lista non incidono pertanto sul plafond dei 7.500 euro;

- per gli importi che superano i 7.500 euro, deve operare le ritenute nella misura fissata per il primo scaglione di reddito, maggiorata delle addizionali di compartecipazione all’imposta sul reddito delle persone fisiche. Tali ritenute saranno a titolo d’imposta per la parte imponibile dei suddetti redditi compresa fino a € 28.158,28, a titolo di acconto per la fascia di reddito che supera € 28.158,28.

Ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito, la parte dell’imponibile assoggettata a ritenuta a titolo d’imposta concorre alla formazione del reddito complessivo del collaboratore.


Adempimenti a carico del sodalizio

Il rapporto non richiede obbligatoriamente la sottoscrizione di un contratto ma viene ritenuto opportuno redigere un’apposita lettera di incarico.

L’Associazione deve versare le ritenute fiscali qualora il pagamento del compenso determini anche solo parzialmente il superamento della soglia di esenzione (7.500 euro annui).

Il versamento andrà effettuato entro il 16 del mese successivo a quello in cui si verifica il superamento del citato tetto, utilizzando il modello F24. (UISP, Guida del 2010)

 

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