Prestazioni di servizi tassate nel Paese di stabilimento del cliente anziche` nel Paese del prestatore.
E` la principale novita`, applicabile dal 2010, a seguito delle modifiche apportate alla "direttiva Iva" (direttiva n. 2006/112/Ce del 28 novembre 2006) dalla "direttiva Servizi" (direttiva n. 2008/8/Ce del 12 febbraio 2008).
Luogo di tassazione dei servizi
Cambia, quindi, la regola generale per la territorialita` Iva delle prestazioni di servizi rese a soggetti passivi.
Si passa dal criterio di tassazione nel Paese di stabilimento del prestatore a quello di tassazione nel Paese del cliente.
Per i servizi resi a consumatori privati resta invece confermata la tassazione nel Paese del prestatore.
Deroghe
Alla regola generale, tuttavia, per alcune tipologie di servizi, sono previste deroghe:
- alcune gia` esistenti, che comportano l`applicazione degli stessi criteri sia per le prestazioni rese a soggetti passivi sia a committenti privati (servizi relativi a immobili; servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili; trasporto passeggeri)
- altre, nuove, sia per le prestazioni rese a soggetti passivi sia a privati consumatori (ristorazione, catering, locazione a breve termine dei mezzi di trasporto)
- altre ancora, gia` vigenti, per prestazioni rese a privati consumatori (intermediazione; trasporto di beni; beni mobili materiali; telecomunicazione, teleradiodiffusione, servizi resi tramite mezzi elettronici)
- nuova regola particolare, infine, per la locazione a lungo termine di mezzi di trasporto resa a privati consumatori.
Soggetti passivi
Viene ampliata la definizione di soggetto passivo ai fini della tassazione delle prestazioni di servizi.
Dal 2010, infatti, sono considerati tali anche gli enti, soggetti passivi, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l`esercizio di attivita` commerciali o agricole, nonche` gli enti che non svolgono alcuna attivita` commerciale ma che sono comunque titolari di numero di partita Iva, avendo effettuato acquisti intracomunitari per un ammontare superiore a 10mila euro.
Reverse charge
Viene introdotto in maniera generalizzata il principio dell`inversione contabile, in base al quale il committente nazionale, soggetto passivo, deve provvedere a tutti gli adempimenti relativi all`applicazione dell`imposta riguardo alle prestazioni di servizio ricevute da un soggetto passivo non residente e territorialmente rilevanti in Italia.
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