Il comma 4, dell`art. 6, del D.L. n. 138/2011 aveva esteso a tutti gli esercizi commerciali la liberalizzazione, introdotta dall`art. 35, comma 6, del D.L. n. 98/2011, convertito, con modificazione, nella legge n. 111/2011, in ambito di orari e giorni di apertura degli esercizi commerciali, inizialmente prevista esclusivamente per le citta` d`arte e localita` turistiche.
Con la legge 14 settembre 2011, n. 148, di conversione del decreto legge n. 138/2011, sopprimendo il comma 4 dell`articolo 6, tutto e` tornato come prima e, pertanto, a decorrere dal 17 settembre 2011, solo le attivita` commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande ubicate nei Comuni inclusi negli elenchi regionali delle localita` turistiche o citta` d`arte potevano essere svolte anche senza il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, dell`obbligo di chiusura domenicale e festiva e dell`obbligo di chiusura della mezza giornata infrasettimanale.
L`articolo 31 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, con la modifica della lettera d-bis) del comma 1, dell`art. 3 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha di nuovo previsto che per tutti gli esercizi commerciali non ci saranno piu` vincoli di orari di apertura e di chiusura, di chiusura domenicale e festiva e di chiusura della mezza giornata infrasettimanale.
Nel successivo comma 2 dello stesso articolo 31 viene inoltre ribadito il principio che costituisce principio generale dell`ordinamento nazionale la liberta` di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell`ambiente e dei beni culturali.
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