Si raddoppiano i termini di accertamento ( da 4 passano a 8 anni) nei confronti del soggetto, che ha avuto, per aver commesso un reato tributario, una segnalazione alla procura della repubblica.
I termini, entro cui l'amministrazione finanziaria, può eseguire controlli sono fissati al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione ovvero del quinto anno successivo in caso di omessa presentazione della dichiarazione.
In presenza di un reato tributario il tempo si raddoppia e la decadenza dell'azione di accertamento scatta al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, che diventa il decimo anno in caso di omessa presentazione.
Questa previsione ha lo scopo di consentire agli uffici verificatori, di avere più tempo a disposizione nei casi di procedimenti penali per sfruttare al meglio le ulteriori investigazioni disposte dal magistrato.
Questa situazione pone diverse questioni legati alla certezza della prescrizione dei termini.
Primo nodo, la norma parla del «caso di violazione che comporta obbligo di denuncia» e non di avvenuta denuncia.
Perciò può verificarsi che per un periodo di imposta per il quale è già decaduta l'azione di accertamento fiscale (ad esempio l'anno 2003), nell'anno 2010 vengano scoperti reati tributari.
Un'interpretazione orientata a dare certezza ai termini di decadenza porterebbe a concludere che i termini non possano essere riaperti atteso che essi sono già scaduti (in data 31 dicembre 2008).
Eppure, secondo la lettura di qualche ufficio, il fatto che in quell'anno sia stata commessa una violazione tributaria penalmente rilevante comporta automaticamente la proroga, sebbene, quando il reato sia stato scoperto, tali termini fossero già scaduti.
Il secondo problema riguarda i casi in cui viene comunicata alla procura la notizia di reato, ma questa è archiviata in quanto il Pm ritiene di non dover promuovere l'azione penale.
Per l'agenzia delle Entrate (circolare 54/E del 2009), il raddoppio si realizza a prescindere dall'esito del procedimento penale.
Ma può anche accadere che venga segnalato alla procura un controllo fiscale solo perché la somma degli importi ritenuti evasi per qualsiasi ragione (come presunzioni, ricostruzioni induttive) siano superiori alle soglie di punibilità previste dal Dlgs 74/2000 (ad esempio, l'imposta evasa per 150mila euro).
Anche in questo caso, per la proroga, non dovrebbe essere sufficiente una semplice comunicazione alla procura.
Se così non fosse, si rischierebbe di vanificare lo spirito della norma.
Sul punto, peraltro, va segnalata la recente sentenza della Commissione tributaria provinciale di Torino (n. 4/24/2010) secondo cui se c'è stata l'archiviazione la proroga non scatta.
Al termine dell'iter
Altro aspetto da considerare è che, al termine dell'iter giudiziario in caso di condanna per un reato tributario, tra le pene accessorie c'è anche l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo da uno a tre anni. Inoltre, in base all'articolo 38 del codice degli appalti, tra coloro che sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi, rientrano anche i contribuenti nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o coloro che hanno patteggiato la pena per reati gravi in danno dello stato o della Comunità europea che incidono sulla moralità professionale.
L'esclusione opera anche verso i soggetti cessati dalla carica nel triennio prima della data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta sanzionata.
ESEMPIO
Quando scatta la proroga
Nel 2010 viene eseguito un controllo fiscale per gli anni 2005/2008 nei confronti di una società che ha regolarmente presentato la dichiarazione . Si scopre che ha emesso fatture false e che tali violazioni hanno riguardato anche gli anni 2003 e 2004. Viene inviata la segnalazione alla procura per il reato di fatture false per gli anni dal 2003 al 2008. Pertanto, i termini di decadenza dell'accertamento fiscale sono modificati come di seguito.
- anno 2005: dal 31 dicembre 2010 al 31 dicembre 2014;
- anno 2006: dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2015;
- anno 2007: dal 31 dicembre 2012 al 31 dicembre 2016;
- anno 2008: dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2017
Per il passato
I termini per l'anno 2003 sono decaduti il 31 dicembre 2008 e quelli per il 2004 il 31 dicembre 2009. Per questi anni non dovrebbe scattare la proroga in quanto già decaduti all'atto del controllo (avvenuto nel 2010)
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