L’articolo 6 della Legge 29 dicembre 1990, n. 405, ha introdotto, dall’anno d’imposta 1991, l’obbligo del versamento anticipato dell’acconto IVA.
La misura del versamento resta fissata all’88%.
Il termine ultimo per effettuare il versamento dell’acconto è il 27 dicembre di ciascun anno.
Le norme che disciplinano l’acconto IVA variano in funzione della periodicità con cui sono eseguite le liquidazioni dell’imposta.
Per determinare la base di applicazione della percentuale dell’acconto dell’88%, il contribuente ha a disposizione tre modalità alternative di calcolo:
il metodo storico;
il metodo previsionale
e il metodo delle operazioni effettuate.
La sanzione amministrativa per omesso, insufficiente o ritardato versamento dell’acconto IVA è stabilita nella misura del 30% dell’importo non versato o versato in parte, salvo il ravvedimento operoso che può essere effettuato entro i 14 giorni successivi alla scadenza, applicando la sanzione del 2%;
entro 30 giorni dalla scadenza, applicando la sanzione del 3%, oltre gli interessi legali calcolati solo sull’imposta;
entro 1 anno dalla scadenza, applicando la sanzione del 3,75%, oltre gli interessi legali calcolati solo sull’imposta.
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