Nell'ipotesi in cui venga cancellato il fermo amministrativo iscritto sui beni mobili registrati ai sensi dell'articolo 86 del Dpr 602/1973, il debitore non è tenuto al pagamento delle spese dovute:
all'agente della riscossione;
al Pubblico registro automobilistico gestito dall'Aci;
ai gestori degli altri pubblici registri.
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