E' illegittima l'esecuzione promossa avverso l'immobile conferito nel fondo patrimoniale prima della nascita del credito.
Sul punto la S.C. ha enunciato il seguente principuo di diritto:
"Il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo patrimoniale va ricercato non già nella natura delle obbligazioni (legale o contrattuale), ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse ed i bisogni della famiglia, essendo irrilevante l'anteriorità o posteriorità del credito rispetto alla costituzione del fondo, atteso che il divieto di esecuzione forzata non è limitato ai soli crediti (estranei ai bisogni della famiglia) sorti successivamente alla sua costituzione, ma vale anche per i crediti sorti anteriormente, salva la possibilità per il creditore, ricorrendone i presupposti, di agire in via revocatoria".
(Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile, Sentenza del 7 luglio 2009, n. 15862)
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