Quando Concessionario della riscossione come la serit sicilia, notifica male la cartella esattoriale, il fisco perde il credito.
Il caso prende spunto da due ruoli formati dall’Agenzia e notificati tramite il concessionario della riscossione con cartella.
Il contribuente impugnava i ruoli e la cartella contestando la relata in bianco di quest’ultima, che conteneva solo il numero della raccomandata.
Secondo la Commissione Tributaria Provinciale di Vercelli con sentenza 49/1/10, erano violate due norme:
l’art. 26, comma 1, secondo periodo, DPR 602/72, e l’articolo 148, comma 1, del Codice di procedura civile.
La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, da parte degli ufficiali della riscossione, degli altri soggetti abilitati dal concessionario, dai messi comunali, o dagli agenti della polizia municipale;
per entrambe le norme è obbligatoria l’indicazione dell’ufficio postale dal quale viene spedita la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento, e per la seconda è altresì richiesta l’apposizione del numero del registro cronologico e del sigillo dell’ufficio.
Essendo, nel caso specifico, presente solo uno degli elementi obbligatori la cartella non sarebbe stata notificata.
Secondo l’articolo 21, comma 1, DLGS 546/92, la notificazione della cartella vale anche quale notificazione del ruolo: se la prima non è stata notificata, nemmeno il secondo a sua volta è stato notificato.
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