L’art. 12 del collegato al lavoro accorcia i tempi per la definizione delle cause di lavoro che riguardano la risoluzione del rapporto di lavoro, almeno nella parte iniziale del procedimento.
Le disposizioni precedenti non fissavano termini specifici per il ricorso in giudizio da parte del lavoratore che intendeva ricorrere contro il provvedimento di licenziamento e si applicavano pertanto i normali tempi previsti dall’articolo 1442 del Codice civile in tema di prescrizione ordinaria, cioè 5 anni.
Ora il termine massimo per opporsi al licenziamento è nove mesi. In particolare:
l’impugnazione del licenziamento resta fissa entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione, oppure entro 60 giorni dalla comunicazione dei motivi, ove non contestuale.
La conciliazione e/o arbitrato entro 270 giorni dalla data di impugnazione pena la decadenza. La richiesta del tentativo di conciliazione sospende tutti i termini di prescrizione e di decadenza.
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