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RIVISTA DALLA CASSAZIONE LA MAXI SANZIONE PER LAVORO NERO

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La Corte di Cassazione con sentenza del 22/06/2010 torna sulla sanzione per lavoro irregolare comminata dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 3 D.l. 12/2002.

La normativa, in vigore fino alla all’11 agosto 2006, prevedeva una sanzione amministrativa che poteva variare dal 200 al 400% dell’importo del costo del lavoro calcolato sulla base dei contratti collettivi nazionali per il periodo intercorrente tra il primo giorno dell'anno e il giorno dell'accesso ispettivo.

Grazie poi alla sentenza n. 144/2005 della Corte Costituzionale, tale normativa ha trovato un argine, vista la possibilità per le aziende di dimostrare l'effettiva data di inizio del rapporto di lavoro, se successiva al 1° gennaio dello stesso anno.

Tornando alla sentenza in esame, l’Agenzia delle Entrate ha ricorso contro la decisione della Commissione Tributaria Regionale che aveva respinto “l'appello dell'Ufficio considerando l'avviso di irrogazione sanzioni assolutamente privo di motivazione, non integrato dall’atto di riferimento e non preceduto da verbale di contestazione dell'illecito, con lesione del diritto di difesa dell'incolpato”.

La Corte di Cassazione ha optato, invece, per l'accoglimento delle motivazioni dell’Agenzia delle Entrate in quanto la sola ingiunzione basta a tutelare il diritto dell’azienda a far valere le proprie ragioni davanti al giudice.

La stessa specifica, inoltre, come sia ammissibile la motivazione “per relationem”, cioè con rimando ad altri atti del procedimento, ed in particolare al verbale di accertamento, che risulta già noto al trasgressore, vista l'obbligatorietà della contestazione preventiva.

La Suprema Corte accoglie anche la seconda motivazione addotta dall’Agenzia delle Entrate circa il valore probatorio dei verbali ispettivi dell'Inps.

Resta infatti un onere del datore di lavoro provare l’inizio del rapporto successivo al 1° gennaio, non essendo compito dell'organo ispettivo risalire alla reale data di instaurazione.

Il fulcro è, infatti, l'inversione dell’onere, in quanto il procedimento sanzionatorio non è volto a ricostruire analiticamente il rapporto di lavoro, ma opera per presunzione, al solo fine punitivo dell'azione intrapresa dall’azienda.

Spetterà alla stessa, dopo la sentenza della Corte Costituzione del 2005, dimostrare l'instaurazione successiva, mediante prove certe, quali ad esempio l'impossibilità oggettiva del lavoratore a prestare la propria opera a quella data (si pensi ad un lavoratore extracomunitario che alla data del 1° gennaio si trovi all'estero o ad un ricoverato in ospedale).
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