L’ex socio della società di persone non risponde per i debiti anteriori alla cessione della quota, nè verso l’ azienda, nè verso gli altri soci.
Ciò se il cedente non ha garantito gli acquirenti della inesistenza di debiti gravanti sulla quota ceduta.
Sussistono dei limiti alla responsabilità per i debiti pregressi del cedente.
(Corte di Cassazione, sentenza n. 25123 del 13/12/2010)
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