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NON IMPUGNABILI GLI AVVISI BONARI

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L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 110/E del 2010, ha confermato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui le comunicazioni di irregolarità (cd. “avvisi bonari”) emesse in ambito di imposte dirette ed Iva non sono autonomamente impugnabili dinnanzi al giudice tributario.

La Corte di Cassazione ha indicato come presupposto essenziale per accedere alla tutela giurisdizionale la circostanza che l’atto tributario manifesti una pretesa tributaria compiuta e non condizionata riconoscendo l’impugnabilità esclusivamente di quegli atti con cui l’Amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, ancorché tale comunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento ma con un invito bonario a versare quanto dovuto.

Per tale motivo, le comunicazioni di irregolarità trasmesse al contribuente ai sensi delle norme citate non sono autonomamente impugnabili.

Ciò poiché, tramite tali comunicazioni l’Agenzia delle Entrate invita il contribuente a fornire in via preventiva, elementi chiarificatori delle anomalie riscontrate in sede di liquidazione automatizzata della dichiarazione;

esse, pertanto, non esprimono una pretesa tributaria definita, e, quindi, non producono (ancora) effetti negativi immediati per il contribuente.

La citata risoluzione, ha, inoltre, segnalato come tali avvisi bonari non siano ricompresi nel novero degli atti impugnabili dinanzi alle Commissioni tributarie, di cui all’art. 19, D.Lgs. 546/1992; è, pertanto, il principio di tipicità degli atti tassativamente impugnabili che esclude per essi l’accesso alla tutela giurisdizionale:

conseguentemente è demandato agli Uffici locali l’obbligo di sollevare l’eccezione pregiudiziale di inammissibilità per i ricorsi proposti dai contribuenti avverso.

In particolare, secondo dottrina (Michele Doglio in “Guida ai controlli fiscali”, Il Sole 24 Ore, sistema Frizzera, n. 12 dicembre 2010), la conclusione a cui giunge il parere (non impugnabilità degli avvisi bonari) dell’Agenzia delle Entrate può essere condivisibile, tuttavia, rimangono forti perplessità in merito al criterio adottato (dalla Cassazione e, quindi, recepito dalla stessa risoluzione) riguardo l’individuazione degli atti impugnabili dinanzi al giudice tributario.

In particolare, la circostanza che l’atto tributario manifesti “una pretesa tributaria compiuta e non condizionata” non appare decisiva nel relativo contesto.

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