Per accedere alle agevolazione di sospensione del mutuo occorre che i soggetti richiedenti possiedano specifici requisiti soggettivi ed oggettivi.
Nello specifico, il soggetto richiedente deve possedere il titolo di proprieta` sull’immobile oggetto del contratto di mutuo, la titolarita` di un mutuo di importo erogato non superiore a 250mila euro - in ammortamento da almeno un anno - e il suo indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non deve essere superiore a 30mila euro.
A questo punto, si puo` procedere con la presentazione della domanda di sospensione al Fondo di solidarieta` per i mutui per l'acquisto della prima casa, istituito dal ministero dell’Economia con una dotazione, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, di 10milioni di euro, per provvedere al pagamento dei costi delle procedure bancarie e degli onorari notarili necessari per la sospensione del pagamento delle rate dei mutui stessi.
La domanda di sospensione potra` essere presentata a partire dal prossimo 15 novembre.
L’istanza inoltrata sara` evasa in tempi rapidi (al massimo 30/40 giorni).
Il decreto 132 del 21 giugno 2010 (ministero dell’Economia e delle Finanze) pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" n. 192 del 18 agosto, ha riconosciuto ai soggetti che versano in particolari situazioni di difficolta` economica di poter richiedere alla banca la sospensione del mutuo concesso per l’acquisto dell’abitazione principale.
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