L’estinzione dell’impresa in liquidazione, determina di conseguenza la perdita dell’incarico del liquidatore.
Il ricorso in Cassazione proposto, per mezzo del liquidatore, dalla società di capitali estinta a seguito di cancellazione dal registro delle imprese, deve essere dichiarato inammissibile per il venir meno della legittimazione processuale in capo al predetto rappresentante.
(Corte di Cassazione, ordinanza n. 21195 del 13/10/2010)
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