La costituzione di un fondo patrimoniale, avente a oggetto i beni mobili e immobili del contribuente anche se anteriore alla attività di riscossione è atto idoneo a limitare le ragioni del fisco e può, quindi, astrattamente integrare gli estremi del delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, non essendo necessario che sussista una procedura di riscossione in atto ed essendo sufficiente l'idoneità dell'atto simulato o ritenuto fraudolento a rendere in tutto o in parte inefficace una procedura di riscossione coattiva da parte dello Stato.
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