Il datore di lavoro ha l'obbligo di programmare e disporre la destinazione di risorse economiche, umane ed organizzative - necessarie per l’applicazione delle misure generali di sicurezza previste dalla legge - di verificarne lo stato di attuazione e di vigilare sulla osservanza degli adempimenti da essa prescritti.
La valutazione dovrà essere aggiornata in relazione a cambiamenti significativi dei processi produttivi e dell'assetto organizzativo dell'azienda, atti ad incidere sull'esposizione a rischio dei lavoratori. Almeno una volta all'anno è indetta una riunione, con la partecipazione anche del rappresentante dei lavoratori, volta principalmente a verificare lo stato di attuazione dei programmi e l’efficacia delle relative misure di sicurezza e di protezione della salute dei lavoratori in azienda. Il datore di lavoro si avvale, per l’attuazione di quanto precede, della collaborazione di dirigenti e preposti, i quali, nell'ambito delle attribuzioni e competenze loro specificamente conferite in materia di sicurezza, sono responsabili delle misure di attuazione della prevenzione e protezione. A tal fine essi debbono:
A tali fini, uno dei principali obblighi a suo carico è costituito dalla elaborazione del "documento sulla valutazione dei rischi" - basato sostanzialmente sul monitoraggio di ambienti e posti di lavoro, attrezzature, impianti e sostanze, e sulla verifica della loro conformità alle norme di legge e di buona tecnica, nonché sulla stima della incidenza dei fattori organizzativi e di quelli interattivi con l’uomo; valutazione che viene effettuata dal datore di lavoro medesimo con la collaborazione del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione e (laddove sia obbligatoria in azienda la sorveglianza sanitaria) con il medico competente, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
- dare attuazione, secondo le direttive ricevute, alle disposizioni di legge, utilizzando le informazioni, i mezzi tecnici ed il personale messo a loro disposizione;
- consentire ai dipendenti, per il tramite dei loro rappresentanti, di portare il loro contributo alla valutazione del rischio e di verificare l'applicazione delle misure di prevenzione e protezione;
- informare e formare i propri dipendenti circa i rischi e le misure individuali e collettive di prevenzione e protezione adottate;
- affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle loro capacità e condizioni di salute;
- vigilare ed esigere l'osservanza, da parte dei singoli lavoratori, delle norme e delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza;
- aggiornare le misure di prevenzione e di protezione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi aziendali, ed in base all'evoluzione della tecnica.
Essi devono curare, altresì:
- l'applicazione delle procedure di prevenzione incendi, di primo soccorso e di evacuazione dei lavoratori in situazioni di emergenza (D.lgs. n. 626/94, artt. 12 e seguenti);
- l'adeguamento dei luoghi di lavoro, degli impianti e delle attrezzature alle norme di legge e di buona tecnica (artt. 31, 32, 33, 34 e seguenti);
- l'adozione, laddove necessario, di dispositivi di protezione individuale conformi a norma e l'addestramento al corretto uso da parte dei lavoratori interessati e la verifica periodica della loro efficienza (artt. 40 e seguenti);
- la predisposizione degli incombenti necessari per la effettuazione della sorveglianza sanitaria, laddove prescritta (artt. 16, 17);
- l'applicazione delle prescrizioni di sorveglianza sanitaria ed ergonomica a favore dei lavoratori che movimentano manualmente carichi pesanti (artt. 47 e seguenti);
- l'applicazione delle prescrizioni di sorveglianza sanitaria ed ergonomica a favore dei lavoratori addetti ''professionalmente" ad apparecchiature dotate di videoterminali, e cioè per almeno quattro ore consecutive giornaliere per tutta la settimana lavorativa (artt. 50 e seguenti);
- l'adozione di misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e per l'abbandono dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, evitando di richiedere, salvo eccezioni debitamente motivate, la ripresa dell'attività lavorativa, persistendo le condizioni di pericolo.
L’inosservanza degli obblighi previsti per i datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti comporta l’irrogazione di sanzioni (arresto, ammenda e sanzione amministrativa), variabili in relazione alla gravità delle violazioni delle norme di legge.
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