Cosi la Corte di Cassazione, sezione lavoro, nella sentenza 17992/2010 respinge le richieste di una donna che aveva portato in giudizio la suocera, titolare di un commercio di ortofrutticoli, per il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato con conseguente condanna al pagamento delle retribuzioni dovute e mai corrisposte.
Secondo quanto disposto dalla Corte di Cassazione, il lavoro svolto nella fattispecie illustrata non può essere considerato automaticamente di natura subordinata.
Infatti, anche se viene meno la presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative tra persone legate da vincoli di parentela non conviventi, l’interessato ha comunque l’obbligo di dimostrare in maniera precisa e dettagliata l’esistenza di un contratto di lavoro subordinato;
la prova deve essere precisa e rigorosa, devono essere dimostrati tutti gli elementi costitutivi ed, in particolare, i requisiti dell’onerosità e della subordinazione.
Tra l’altro, la donna non era tenuta al rispetto di un orario di lavoro né le venivano impartite specifiche direttive, in più, erano trascorsi quattro anni dalla prima richiesta di trattamento economico alla cessazione del presunto rapporto di lavoro.
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