Il Ministero del Lavoro chiarisce che le imprese cessionarie (acquirenti) nel trasferimento di azienda possono continuare ad usufruire dei benefici contributivi di cui all’art. 8, comma 9, Legge n. 407/90 goduti dall’impresa cedente.
La norma consente a determinate condizioni, il godimento alternativo per un periodo di 36 mesi di due benefici:
- sgravio del 50% e sgravio del 100% dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro.
Le condizioni sono:
1. che il datore di lavoro abbia assunto “lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi dal lavoro con indennità cigs da almeno 24 mesi" (purchè non siano assunti in sostituzione di lavoratori dipendenti licenziati o sospesi per qualsiasi causa”);
2. che lo stesso datore di lavoro abbia effettuato le predette assunzioni “con contratto di lavoro a tempo indeterminato” anche a tempo parziale fino a 20 ore settimanali.
Considerando che in caso di trasferimento d’azienda i rapporti di lavoro proseguono con il cessionario senza soluzione di continuità, il Ministero ha precisato che egli continuerà a godere degli sgravi contributivi per la parte residua sino alla scadenza dei 36 mesi, perchè non essendosi verificata l’interruzione dei rapporti di lavoro che hanno generato lo sgravio non muta, né la condizione soggettiva dei lavoratori occupati, né la tipologia contrattuale adottata al momento dell’assunzione.
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