Con il messagio n. 32661 del 27.12.2010, l’INPS ha reinterpretato la materia delle agevolazioni contributive per l’impiego di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, con particolare riferimento al riconoscimento delle agevolazioni contributive previste dall’art. 8, comma 2, della legge n. 223/1991.
In particolare l’Istituto ha affermato che il beneficio compete per 12 mesi anche nella circostanza in cui il contratto a termine, stipulato ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. n. 368/2001, abbia una durata originaria o per effetto di proroga, superiore ai suddetti 12 mesi.
Nel novero delle disposizione dettate dalla legge n. 223/91, volte ad incentivare l’assunzione di lavoratori in mobilità, l’art. 8, comma 2, stabilisce per “i lavoratori in mobilità (…) assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi” il pagamento della contribuzione secondo le aliquote previste per gli apprendisti, fermo restando che “nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il predetto contratto venga trasformato a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori dodici mesi in aggiunta a quello (ulteriormente) previsto dal (successivo) comma 4”.
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