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SI PUO'CRITICARE PUBBLICAMENTE IL DATORE DI LAVORO SENZA INCORRERE NEL REATO DI DIFFAMAZIONE?

Stampa

(Cost. art. 21)

Qualsiasi cittadino e quindi anche un dipendente pubblico o privato può criticare il proprio datore di lavoro, anche per mezzo dei massmedia , in quanto questo è un diritto costituzionale sancito dall'art. 21. Ovviamente tale diritto deve rispettare la verità dei fatti e circostanze e sia tale da non ledere gratuitamente il decoro dell'Azienda. Attenzione, quindi, prima di criticare e denunciare comportamenti illegittimi occorre essere in possesso di prove oggettive e in ogni caso non si deve mai denigrare il decoro dell'azienda.

Costituzione della Repubblica Italiana

art. 21

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'Autorità giudiziaria.

[Cost. 111]

Nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'Autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'Autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
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