Scade il 31/12/2010 la possibilità di regolarizzare i fabbricati iscritti al Catasto Urbano.
Entro il 31/12/2010 i titolari di diritti reali su beni immobili non censiti avranno la possibilità di presentare una dichiarazione di aggiornamento.
La dichiarazione di aggiornamento deve essere presentata anche da coloro che hanno effettuato modifiche strutturali come ristrutturazioni e interventi edilizi con variazione di consistenza o cambio di destinazione.
Si tratta di una sanatoria catastale.
L’Agenzia del Territorio entro il 30/09/2010 dovrà terminare i rilievi degli edifici sconosciuti al catasto.
La Legge n. 122/2010 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, prevede, anche la regolarizzazione dei fabbricati iscritti in catasto, e la creazione di una anagrafica immobiliare integrata in grado di individuare tutti gli intestatari degli immobili.
L’art. 19 della manovra prevede l’emersione degli “immobili fantasma” e l’individuazione dei titolari dei diritti reali sugli stessi.
Al fine di contrastare questo fenomeno, sono state introdotte azioni di monitoraggio degli edifici esistenti e qualche modifica in materia di locazioni e compravendite.
Oltre all’iscrizione in catasto degli immobili non censiti, devono essere comunicate le variazioni subite dagli edifici.
Hanno rilevanza catastale tutti gli interventi che influiscono sul classamento e la rendita degli immobili.
In fase di prima attuazione, al fine di accelerare il processo di aggiornamento e allineamento delle banche dati catastali, le funzioni di accettazione e di registrazione degli atti a fini catastali sono svolte dai comuni e dall’Agenzia del territorio.
Il decreto dovrà stabilire un sistema di regole tecnico-giuridiche uniformi, anche sulla base dei principi di flessibilità, gradualità, adeguatezza.
Le regole tecnico-giuridiche costituiscono, secondo la disposizione in esame, principi fondamentali dell'ordinamento e si applicano anche alle Regioni a statuto speciale.
Viene, inoltre, introdotto un principio di sussidiarietà, in base al quale, in caso di mancato esercizio da parte dei comuni delle funzioni suddette, queste saranno svolte dall’Agenzia del territorio.
L’Agenzia del territorio dovrà trasmettere a ciascun comune, con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, l’elenco dei fabbricati iscritti al catasto terreni senza i requisiti della ruralità ai fini fiscali, nonché quelli che non risultano dichiarati al catasto immobili.
L’elenco, corredato della data cui riferire la mancata presentazione della dichiarazione al catasto e pubblicizzato, per i 60 giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i comuni interessati, gli uffici provinciali e sul sito internet dell’Agenzia del Territorio, ha valore di richiesta, per i titolari dei diritti reali, di presentazione degli atti di aggiornamento catastale.
Dichiarazione catastale obbligo di iscrizione:
La norma obbliga i titolari di diritti reali sugli immobili che sono stati inseriti negli elenchi comunicati ai comuni da parte dell'Agenzia del territorio, dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009, a presentare, entro il 31 dicembre 2010, la dichiarazione di aggiornamento catastale a fini fiscali.
Le dichiarazioni verranno rese note ai comuni da parte dell’Agenzia del territorio attraverso il Portale telematico, affinché possano essere effettuati i controlli di conformità urbanistico-edilizia.
In caso di inottemperanza della dichiarazione catastale l’Agenzia del territorio procede all’attribuzione provvisoria di una rendita presunta - sulla base di elementi tecnici forniti dai comuni - nelle more dell'iscrizione in catasto attraverso le procedure di aggiornamento degli archivi catastali.
Gli oneri relativi all’attribuzione provvisoria sono a carico dell’interessato e saranno determinati con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio, da emanare entro il 31 dicembre 2010.
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