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DAL 02/09/2010 SI POSSONO SOSPENDERE LE RATE DI MUTUO I° CASA PER CHI E`IN DIFFICOLTA' FINANZIARIA

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E' già attivo il fondo di solidarieta` per i mutui prima casa previsto dalla Finanziaria 2008.

E’, stato pubblicato in “Gazzetta Ufficiale” n. 192/2010 del 18/08/2010, il “Regolamento recante norme di attuazione del Fondo di solidarieta` per i mutui per l'acquisto della prima casa, ai sensi dell'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”.

Il provvedimento prevede, la possibilita` di richiedere la sospensione dei mutui in caso di documentato disagio, oltre ad indicare in modo dettagliato i requisiti che deve possedere il richiedente e le modalita` di intervento del fondo.


Le famiglie in difficolta`finanziaria che non riescono ad onorare le rate di mutuo stipulate per l’acquisto dell’abitazione principale possono chiedere una sospensione del pagamento delle rate, presentando un’apposita domanda che si puo` scaricare dal sito internet attivato appositamente dal ministero del Tesoro per questa iniziativa.

Con la domanda in questione sara` possibile chiedere un congelamento delle rate di mutuo e ad essa dovra` essere allegata tutta la documentazione necessaria che attesti il reddito Isee della famiglia e le cause che hanno portato al mancato pagamento della rata (perdita del lavoro, morte del componente del nucleo percettore di un livello significativo di reddito e altre circostanze prese in considerazione dal regolamento).

La domanda deve essere presentata dal richiedente alla banca presso la quale e` in corso il piano di ammortamento del mutuo stipulato.


Il regolamento prevede un’istruttoria meticolosa al termine della quale verra` stipulata una graduatoria.

Solo pochi richiedenti verranno, pero`, accontentati.

A disposizione vi sono, solo 20milioni di euro che serviranno per accontentare circa 5.000 richiedenti.

La condizione per accedere al beneficio e` che il mutuo stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale non deve essere superiore a 250mila euro e deve essere stato attivato da almeno un anno.

L’Indicatore della situazione economica equivalente non deve essere superiore a 30 mila euro.

L’immobile, infine, non deve essere registrato nelle categorie catastali riguardanti gli immobili di lusso.

 

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