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LA BANCA NON PASSATA IN CONTABILITA' DIVENTA IDONEO ELEMENTO PRESUNTIVO D'ACCERTAMENTO

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Cosi si è espressa la Cassazione, con la sentenza n.18809 del 20 agosto 2010, che ha accolto il ricorso da parte dell' Agenzia delle Entrate.

La sentenza chiarisce che è legittimo l’accertamento nei confronti di un’impresa basato sul riscontro di movimentazioni bancarie non contabilizzate.

Nel caso specifico erano stati rilevati assegni girati al legale rappresentante dell’impresa dal legale rappresentante di una seconda impresa per conto della società.

I giudici delle Commissioni tributarie che si erano occupate del caso avevano concluso che tali assegni si riferissero a operazioni di natura personale intercorse tra i legali rappresentanti.

La Corte di Cassazione, ribaltando i giudizi precedenti della Commissione Tributaria Provinciale e della Commissione Tributaria Regionale, ha affermato che è necessario dimostrare con riscontri sufficientemente motivati nelle sentenze il superamento dell’elemento presuntivo.

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