Il possesso, da parte del debitore, del titolo originale del credito - anche al di la' della specifica rilevanza che la restituzione assume nell'ambito della disciplina dell'istituto dalla remissione, quale modo di estinzione non satisfattivo dell'obbligazione (articolo 1237 cod. civ.) - costituisce fonte di una presunzione juris tantum di pagamento, superabile con la prova contraria di cui deve onerarsi il creditore, in ipotesi interessato a dimostrare che il pagamento, in realta', non e' avvenuto e che il possesso del titolo e' dovuto ad altra causa (Cass., sez. unite, 15 Dicembre 1986 n. 7503; Cass, sez. 3, 8 novembre 2002 n. 15.700; Cass., sez. 1, 7 Dicembre 1999, n. 13663).
Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 3 giugno 2010, n. 13462
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