L’art.21 Manovra d'estate sotto il titolo “ Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate “ prevede il ritorno del discusso vecchio elenco clienti e fornitori.
Il legislatore dice che il Provvedimento dell’Agenzia dovrà individuare termini e modi tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti fissando la soglia di esclusione in euro 30.000,00.
Per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
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