In caso di crisi aziendale, le misure prevedono la prededuzione per i finanziamenti erogati per l’ attuazione degli accordi di concordato preventivo o di ristrutturazione dei debiti e i “finanziamenti -ponte” concessi ed erogati dagli intermediari nella fase che precede il deposito della domanda per l’ammissione al concordato preventivo.
Nell’ambito degli accordi di ristrutturazione, le misure prevedono poi la sospensione delle azioni esecutive e cautelari in corso anche durante le trattative decisa dal tribunale nel corso di un’udienza alla quale sono chiamati a partecipare tutti i creditori.
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