La Ctp di Roma (sentenza n. 455/2010) chiarisce che non è necessaria la corrispondenza dei singoli incassi con i versamenti in conto corrente.
Il caso trae origine da una verifica fiscale dalla Guardia di finanza svolta nei confronti di una Snc.
L'ufficio contestava alla società maggiori ricavi conseguiti, rilevati mediante la somma tra prelevamenti e versamenti su conti correnti bancari intestati alla stessa società, in particolare riteneva che i versamenti per contanti sui conti, dovessero corrispondere esattamente ai corrispettivi incassati nei giorni precedenti.
La società opponeva ricorso osservando che l’operato della Guardia di finanza non osservava il disposto dell'art. 32 del Dpr 600/73 in tema di indagini finanziarie, in quanto relativamente ai versamenti la norma ritiene l'onere probatorio assolto ove tali versamenti siano considerati nelle scritture contabili o in dichiarazione, ai fini della determinazione del reddito.
La Ctp ha accolto il ricorso rilevando che non sia possibile, in modo pressoché automatico, considerare maggiori ricavi i versamenti bancari che non trovano esatta corrispondenza con le singole annotazioni contabili.
Infatti per i versamenti era stato dimostrato la loro inclusione nei corrispettivi tassati ovvero non tassabili e per la maggior parte dei prelevamenti era stato compiutamente indicato il beneficiario.
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