La Commissione Tributaria Provinciale di Vercelli nella sentenza n.21 sez.III del 22/02/2010, si è espresssa in favore di un Avvocato a cui non si appllica l'imposta regionale sulle attività produttive detta IRAP.
L’Agenzia delle Entrate è tenuta a rimborsare l’IRAP versata dall’avvocato che svolge la propria attività professionale con esclusivo apporto di lavoro proprio, senza avvalersi di lavoro altrui né impiegare beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio della professione, utilizzando un ufficio gratuitamente ceduto da altro professionista per il quale ha svolto una parte rilevante dell'attività.
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