DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE
CAPO I
Delle fonti del diritto
Art. 1 Indicazione delle fonti
Sono fonti del diritto:
1) le leggi (Cost. 70 e seguenti, 117, 138; prel. Cod. Civ. 2, 10 e seguenti);
2) i regolamenti (prel. Cod. Civ. 3 e seguenti);
3) (*)
4) gli usi (prel. Cod. Civ. 8 e seguenti).
(*) Abrogato ad opera del d. lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 369. Il precedente testo recava la dicitura: "3) le norme corporative".
Art. 2 Leggi
La formazione delle leggi e l'emanazione degli atti del Governo aventi forza di legge sono disciplinate da leggi di carattere costituzionale. (Cost. 70 e seguenti, 117, 118).
Art. 3 Regolamenti
Il potere regolamentare del Governo è disciplinato da leggi di carattere costituzionale (prel Cod. Civ. 4; art. 17, legge 23 agosto 1988, n. 400).
Il potere regolamentare di altre autorità è esercitato nei limiti delle rispettive competenze, in conformità delle leggi particolari (prel Cod. Civ. 4; art. 5, legge 8 giugno 1990, n. 142).
Art. 4 Limiti della disciplina regolamentari
I regolamenti (prel Cod. Civ. 3) non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi.
I regolamenti emanati a norma del secondo comma dell'art. 3 non possono nemmeno dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
[Art. 5 Norme corporative] (*)
(*) Articolo abrogato con d. lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 369. Il precedente testo recitava: "Sono norme corporative le ordinanze corporative, gli accordi economici collettivi, i contratti collettivi di lavoro e le sentenze della magistratura del lavoro nelle controversie collettive".
[Art. 6 Formazione ed efficacia delle norme corporative] (*)
(*) Articolo abrogato con d. lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 369. Il precedente testo recitava: "La formazione e l'efficacia delle norme corporative sono disciplinate nel Codice Civile (2063 - 2081) e in leggi particolari".
[Art. 7 Limiti della disciplina corporativa] (*)
(*) Articolo abrogato con d. lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 369. Il precedente testo recitava: "Le norme corporative non possono derogare alle disposizioni imperative delle leggi e dei regolamenti".
Art. 8 Usi
Nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamati (Cod. Nav. 1).
(*)
(*) Secondo comma abrogato con d. lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 369. Il precedente testo recitava: "Le norme corporative prevalgono sugli usi, anche se richiamati dalle leggi e dai regolamenti, salvo che in esse sia diversamente disposto".
Art. 9 Raccolte di usi
Gli usi pubblicati nelle raccolte ufficiali degli enti e degli organi a ciò autorizzati si presumono esistenti fino a prova contraria (*).
(*) Per gli usi generali, cfr. d. lgs. c. p. s. 27 gennaio 1947, n. 152, modificato con legge 13 marzo 1950, n. 115. Per gli usi provinciali, cfr. R. d. 20 settembre 1934, n. 2011.
CAPO II
Dell'applicazione della legge in generale
Art. 10 Inizio dell'obbligatorietà delle leggi e dei regolamenti
Le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto (Cost. 73, 3° comma) (*).
(**)
(*) Cfr. anche art. 15, 5° comma, legge 23 agosto 1988, n. 400: "Le modifiche eventualmente apportate al decreto legge in sede di conversione, hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione, salvo che quest'ultima non disponga diversamente. Esse sono elencate in allegato alla legge". In merito alla pubblicazione degli atti normativi e delle leggi, cfr. art. 5 e seguenti, d.p.r. 28 divembre 1985, n. 1092.
(**) Secondo comma abrogato dal d. lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 369. Il testo recitava: "Le norme corporative divengono obbligatorie nel giorno successivo a quello della pubblicazione, salvo che in esse sia altrimenti disposto.
Art. 11 Efficacia della legge nel tempo
La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo (Cost. 25).
I contratti collettivi di lavoro (Cod. Civ. 2067 e seguenti) possono stabilire per la loro efficacia una data anteriore alla pubblicazione, purché non preceda quella della stipulazione.
Art. 12 Interpretazione della legge
Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.
Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i princìpi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.
[Art. 13 Esclusione dell'applicazione analogica delle norme corporative] (*)
(*) Articolo abrogato dal d. lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 369. Il testo recitava: "Le norme corporative non possono essere applicate a casi simili o a materie analoghe a quelli da esse contemplati".
Art. 14 Applicazione delle leggi penali ed eccezionali
Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati (Cost. 25; Cod. Pen. 2).
Art. 15 Abrogazione delle leggi
Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore.
Art. 16 Trattamento dello straniero
Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali (*).
Questa disposizione vale anche per le persone giuridiche straniere (Cost. 10; Cod. Civ. 2505).
(*) Cfr. legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza); legge 19 maggio 1975, n. 151; d.l. 30 dicembre 1989, n. 416 conv. in legge 28 febbraio 1990, n. 39; d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico sull'immigrazione e sulla condizione dello straniero), modif. dal d. lgs. 19 ottobre 1998, n. 380 e dal d. lgs. 13 aprile 1999, n. 113.
[Artt. 17 - 31] (*)
(*) Gli artt. da 17 a 31 del presente Capo sono stati abrogati dall'art. 73, legge 31 maggio 1995, n. 218, sul sistema italiano di diritto internazionale privato, in vigore dal 2 settembre 1995. Il testo degli articoli 17-31 è riportato qui di seguito:
Art. 17 Legge regolatrice dello stato e della capacità delle persone e dei rapporti di famiglia
Lo stato e la capacità delle persone e i rapporti di famiglia sono regolati dalla legge dello Stato al quale esse appartengono.
Tuttavia uno straniero, se compie nella Repubblica un atto per il quale sia incapace secondo la sua legge nazionale, è considerato capace se per tale atto secondo la legge italiana sia capace il cittadino, salvo che si tratti di rapporti di famiglia, di successioni per causa di morte, di donazioni, ovvero di atti di disposizioni di immobili situati all'estero.
Art. 18 Legge regolatrice dei rapporti personali tra coniugi
I rapporti personali tra coniugi di diversa cittadinanza sono regolati dall'ultima legge nazionale che sia stata loro comune durante il matrimonio o, in mancanza di essa, dalla legge nazionale del marito al tempo della celebrazione del matrimonio.
Art. 19 Legge regolatrice dei rapporti patrimoniali tra coniugi
I rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge nazionale del marito al tempo della celebrazione del matrimonio.
Il cambiamento di cittadinanza dei coniugi non influisce sui rapporti patrimoniali, salve le convenzioni tra i coniugi in base alla nuova legge nazionale comune.
Art. 20 Legge regolatrice dei rapporti tra genitori e figli
I rapporti tra genitori e figli sono regolati dalla legge nazionale del padre, ovvero da quella della madre se soltanto la maternità è accertata o se soltanto la madre ha legittimato il figlio.
I rapporti tra adottante e adottato sono regolati dalla legge nazionale dell'adottante al tempo dell'adozione.
Art. 21 Legge regolatrice della tutela
La tutela e gli altri istituti di protezione degli incapaci sono regolati dalla legge nazionale dell'incapace.
Art. 22 Legge regolatrice del possesso, della proprietà e degli altri diritti sulle cose
Il possesso, la proprietà e gli altri diritti sulle cose mobili e immobili sono regolati dalla legge del luogo nel quale le cose si trovano.
Art. 23 Legge regolatrice delle successioni per causa di morte
Le successioni per causa di morte sono regolate, ovunque siano i beni, dalla legge dello Stato al quale apparteneva, al momento della morte, la persona della cui eredita si tratta.
Art. 24 Legge regolatrice delle donazioni
Le donazioni sono regolate dalla legge nazionale del donante.
Art. 25 Legge regolatrice delle obbligazioni
Le obbligazioni che nascono da contratto sono regolate dalla legge nazionale dei contraenti, se è comune; altrimenti da quella del luogo nel quale il contratto è stato conchiuso. E' salva in ogni caso la diversa volontà delle parti.
Le obbligazioni non contrattuali sono regolate dalla legge del luogo ove e avvenuto il fatto dal quale esse derivano.
Art. 26 Legge regolatrice della forma degli atti
La forma degli atti tra vivi e degli atti di ultima volontà è regolata dalla legge del luogo nel quale l'atto è compiuto o da quella che regola la sostanza dell'atto, ovvero dalla legge nazionale del disponente o da quella dei contraenti, se è comune.
Le forme di pubblicità degli atti di costituzione, di trasmissione e di estinzione dei diritti sulle cose sono regolate dalla legge del luogo in cui le cose stesse si trovano.
Art. 27 Legge regolatrice del processo
La competenza e la forma del processo sono regolate dalla legge del luogo in cui il processo si svolge
Art. 28 Efficacia delle leggi penali e di polizia
Le leggi penali e quelle di polizia e sicurezza pubblica obbligano tutti coloro che si trovano nel territorio dello Stato.
Art. 29 Apolidi
Se una persona non ha cittadinanza, si applica la legge del luogo dove risiede in tutti i casi nei quali, secondo le disposizioni che precedono, dovrebbe applicarsi la legge nazionale.
Art. 30 Rinvio ad altra legge
Quando, ai termini degli articoli precedenti, si deve applicare una legge straniera, si applicano le disposizioni della legge stessa senza tener conto del rinvio da essa fatto ad altra legge.
Art. 31 Limiti derivanti dall'ordine pubblico e dal buon costume
Nonostante le disposizioni degli articoli precedenti, in nessun caso le leggi e gli atti di uno Stato estero, gli ordinamenti e gli atti di qualunque istituzione o ente, o le private disposizioni e convenzioni possono aver effetto nel territorio dello Stato, quando siano contrari all'ordine pubblico o al buon costume.